Vendemmia 2019 . Arricchimento di uve e vino: c’è chi dice no. Alcuni Consorzi piemontesi hanno rinunciato alla pratica. Il testo del Bur (bollettino della Regione)

inserito il 24 Settembre 2019

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L’arricchimento delle uve fresche, dei mosti e del vino in fermentazione attraverso l’aggiunta di mosto parzialmente fermentato di uve, anche non del territorio, ma ammesse dalla legge, è perfettamente lecito e ammesso soprattutto nelle annate in cui il clima non abbia aiutato la corretta maturazione dei grappoli.
Quest’anno, però, alcuni Consorzi di tutela hanno rinunciato all’arricchimento considerando soddisfacenti le condizioni delle uve della vendemmia 2019. La notizia è stata riportata dal Bur, il bollettino ufficiale della Regione Piemonte, che pubblica integralmente la delibera della Giunta regionale.
Certo la questione interessa più i tecnici e gli operatori del settore che i consumatori per i quali nulla cambia.
Intanto quanto al testo del Bur qui ne riportiamo un estratto. Buona lettura.

D.G.R n.8-266 del 13/09/2019

Reg. UE n. 1308 del 17 dicembre 2013. Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2019.

Premesso che

il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all’allegato VIII, Parte I,  stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

la lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di “arricchimento”) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione  e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’art. 81;

ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell’Appendice all’allegato VII, Parte II, la Regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell’arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % Vol.

il Reg. CE 934 del 12 marzo 2019 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 1308/2013 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l’arricchimento – e le relative restrizioni.

l’articolo 10 della L. 12 dicembre 2016, n. 238 dispone che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino , destinati  alla produzione di vini con o senza IGP e  DOP, nonché delle partite per l’elaborazione del vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico , con o senza IGP o DOP;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278  del 9 ottobre 2012 inerente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” prevede, tra l’altro, all’articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Dato atto che il Settore regionale produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, al fine di accertare le condizioni climatiche relative all’annata viticola 2019, ha richiesto specifica documentazione al Settore regionale Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, trasmessa in data 27 agosto 2019 e dalla quale si evince quanto segue:

il quadro agro-climatico aggiornato alla seconda decade di agosto presentava valori termici in genere superiori alla media anche se non anomali e che ha portato ad avere contributi termici con una distribuzione annuale assai regolare;

si sono registrate localmente, specialmente nei mesi estivi, manifestazioni pluviometriche brevi ed intense, accompagnate da episodi grandinigeni violenti che hanno comportato, nelle zone interessate da tali eventi, ripercussioni sul regolare andamento vegeto-produttivo della vite e sulla sanità delle uve.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore regionale produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, l’esigenza di ricorrere all’arricchimento è stata segnalata con note dettagliate per le produzioni di propria competenza da Consorzi di tutela e Associazioni dei produttori.

Preso atto che il Consorzio di tutela Barbera d’Asti e Vini del Monferrato nella comunicazione del 30 agosto 2019 prot. n. 8  ha dichiarato di non voler utilizzare la pratica dell’arricchimento per le denominazioni di origine controllata e garantita Barbera d’Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato.

Dato atto che:

dal suddetto Settore regionale produzioni agrarie e zootecniche è stata inviata comunicazione, in data 4 settembre 2019,  a tutte le rappresentanze della filiera produttiva, mediante casella di posta elettronica, segnalando che l’eventuale diniego dell’utilizzo della pratica di arricchimento doveva essere comunicato al medesimo Settore entro i termini indicati dalla nota stessa;

nei termini sono pervenute ulteriori espressioni di volontà di non utilizzare la pratica di arricchimento da parte dei rispettivi Consorzi di Tutela per le seguenti denominazioni: DOCG Barolo, DOCG Barbaresco, DOCG Roero,  DOCG Dolcetto di Ovada superiore o Ovada.

Ritenuto, per le motivazioni evidenziate, di autorizzare l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2019, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, per un massimo di 1,5 % vol. ad esclusione delle seguenti DOCG: Barbera d’Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Barolo, Barbaresco, Roero e Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, per le quali è stata richiesta dai rispettivi  Consorzi di Tutela specifica esclusione.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto citato in premessa, la Giunta Regionale unanime

delibera

 

  1. di autorizzare l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2019, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, per un massimo di 1,5 % vol. ad esclusione delle seguenti DOCG: Barbera d’Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Barolo, Barbaresco, Roero e Dolcetto di Ovada superiore o Ovada, per le quali è stata richiesta dai rispettivi Consorzi di Tutela specifica esclusione.
  1. di demandare al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche di trasmettere, copia del presente provvedimento al MIPAAF, ad AGEA, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all’ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, ai Consorzi di Tutela Vini e alle Associazioni di produttori;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

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